I N   E V I D E N Z A

DIRITTI REALI

Pillole di diritto

Un immobile è in comunione quando il diritto di proprietà è in capo a due o più soggetti (art. 1100 c.c.). Ciascun comproprietario può, in qualsiasi momento, servirsi dell'immobile nella sua interezza purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso. 

Ognuno dei  comproprietari può sempre domandare lo scioglimento della comunione, senza che gli altri vi si possano opporre. La divisione può avvenire consensualmente o giudizialmente (l'azione giudiziale deve essere preceduta obbligatoriamente dal procedimento di mediazione - è condizione di procedibilità). Se il bene è facilmente divisibile in parti, vi è l'assegnazione di porzioni tra i comproprietari, in proporzione alle rispettive quote. Diversamente, si procede con la vendita del bene immobile e conseguente riparto del ricavato della vendita.

Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 19.03.2019, n. 7681

Nella comunione del diritto di proprietà, "[...] ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari: allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò,  nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto per l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri e più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile [...]".

"1522"

Il 1522 è un servizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero è ATTIVO 24 h. su 24 ed è GRATUITO (anche da cellulare).

Il servizio raccoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

DIRITTO DI FAMIGLIA 

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 13.02.2020, n. 3659

Divorzio. Ripetizione di indebito delle somme versate. Modifica delle condizioni di divorzio. Irrilevanza.

Il genitore obbligato al mantenimento del figlio può, in caso di modifica delle condizioni economiche per raggiunta indipendenza economica della prole, esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'altro genitore anche in riferimento alle somme corrisposte in epoca precedente alla domanda di revisione delle condizioni, laddove la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, poiché detta azione ha carattere generale, sia per ipotesi di inesistenza originaria, sia sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.

L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato è sancita solo ove gli importi abbiano avuto concreta funzione alimentare, non ricorrendo nell'ipotesi di figli maggiorenni economicamente indipendenti.

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